Il software prodotto nella propria attività di ricerca e` considerato a tutti gli effetti un dato della ricerca, come definito nell’Allegato 1 della stessa. Pertanto, l’Istituto promuove la pubblicazione del software di ricerca su repository accessibili a tutti con una licenza open source.
In aggiunta, il CAD e le linee guida AGID richiedono, salvo giustificati motivi, la pubblicazione del software di proprietà della PA con licenza open source, con il fine di incentivare il riuso da parte di altre PA.
Ai sensi dell’articolo 69 del CAD e della Sezione 1.5 delle linee guida AGID, l’Istituto ha la titolarità del software di ricerca. L’istituto, tuttavia, riconosce l’attribuzione del software agli individui che hanno collaborato alla sua realizzazione.
Gestione dello sviluppo del software
Il software deve essere gestito da un diffuso software di controllo versione (VCS). Si consiglia l’utilizzo del software git, in quanto software VCS più diffuso. Questo consente di semplificare l’aderenza del proprio software ai principi FAIR, come prescritto dalla Policy.
Per supportare lo sviluppo iniziale del software, prima della sua eventuale pubblicazione, e` disponibile un'istanza privata di GitLab, per esclusivo uso interno: Servizio GitLab.
Si rammenta che, anche se il software non potesse essere pubblicato con licenza open source a causa di una delle eccezioni riportate sotto, l’utilizzo di un software di controllo versione è sempre consigliabile.
Eccezioni alla pubblicazione “open source”:
- Vi siano specifiche leggi o regolamenti che ne limitano l’applicazione;
- Vi siano motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali (art. 69 CAD);
- La ricerca sia stata finanziata da terze parti ed esistano accordi specifici relativi al controllo dei dati o del software, al loro accesso e conservazione (art. 2 della Policy);
- Il software sia basato su altri software la cui licenza ne limita la pubblicazione;
- Il software sia sviluppato in collaborazione con personale esterno, e vi siano accordi specifici che ne limitano la pubblicazione;
Riferimenti: